Mancato pagamento e indennizzi automatici
MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Le comunichiamo che, decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla data di invio della raccomandata nota come atto di diffida e messa in mora, nel caso di fornitura di energia elettrica verrà effettuata una riduzione della potenza del Suo contatore a un livello pari al 15% della potenza disponibile (Art.3.5 TIMOE). Qualora, decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile la morosità persista, la fornitura verrà sospesa senza ulteriori avvisi e potrà essere riattivata solo a seguito del relativo pagamento dovuto. Nelle ipotesi in cui non fosse possibile una riduzione della potenza disponibile, la fornitura sarà direttamente sospesa, senza ulteriori avvisi.
MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS
Relativamente alla fornitura di gas metano, ai sensi del TIMG in caso di mancato pagamento, decorsi 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento da parte Sua della presente, trasmetteremo la richiesta di sospensione al Distributore Locale; comunque, il termine in cui sarà richiesta la sospensione non potrà essere inferiore alla data entro cui dovrà regolarizzare la sua posizione più 3 (tre) giorni lavorativi, ai sensi del TIMG. Qualora non sia possibile sospendere la fornitura, perchè compresa nelle categorie previste dall’art 2.3 lettera c del TIVG, il Contratto potrà essere definitivamente risolto, senza ulteriori avvisi.
SI FA PRESENTE CHE:
- Servizio Energetico Italiano non sarà responsabile di eventuali danni/oneri che derivino dalla riduzione della potenza/sospensione fornitura;
- In ogni caso, si procederà al recupero di eventuali crediti scaduti, spese sostenute ed oneri rimasti a nostro carico, anche tramite soggetti esterni e/o nelle opportune sedi legali.
- È fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a nostro favore, se previsto dal Contratto.
- Nell’eventualità di un cambio di fornitore senza aver preventivamente saldato il suo debito nei nostri confronti, saremo legittimati a richiedere al nuovo fornitore di addebitarle un importo per la morosità esistente, c.d. “Corrispettivo morosità” – Cmor, come previsto dal TSIND (Testo Integrato per il Sistema Indennitario).
INDENNIZZI AUTOMATICI:
- € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza il preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
- € 20,00 qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto del termine ultimo entro cui Lei era tenuto a provvedere al pagamento;
- € 20.00 qualora la fornitura di gas naturale sia stata sospesa o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza rispettare il termine (minimo 3 giorni lavorativi) che deve intercorrere tra la data di pagamento indicata e la data in cui è stata richiesta la sospensione della fornitura.
