Mancato pagamento e indennizzi automatici

Decorsi tre giorni dalla data di scadenza delle fatture Servizio Energetico Italiano avvierà le procedure di recupero del credito tramite l'invio di apposita messaggistica al costo di 2,50 € per il primo sollecito bonario e 5,00 € per quelli successivi, a seguire, qualora non pervenga il saldo di quanto indicato la scrivente potrà costituire in mora il cliente finale tramite l'invio di una raccomandata A/R ai sensi del TIMOE e del TIMG addebitando l'importo di 20,00 € nella prima fattura utile.

MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Le comunichiamo che, decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla data di invio della raccomandata nota come atto di diffida e messa in mora, nel caso di fornitura di energia elettrica verrà effettuata una riduzione della potenza del Suo contatore a un livello pari al 15% della potenza disponibile (Art.3.5 TIMOE). Qualora, decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile la morosità persista, la fornitura verrà sospesa senza ulteriori avvisi e potrà essere riattivata solo a seguito del relativo pagamento dovuto. Nelle ipotesi in cui non fosse possibile una riduzione della potenza disponibile, la fornitura sarà direttamente sospesa, senza ulteriori avvisi.

Per la fornitura di energia elettrica in caso di mancato pagamento, ai sensi del TIMOE, nel caso in cui la diffida abbia oggetto forniture in Bassa Tensione, decorsi 25 (venticinque) giorni dalla data di ricevimento da parte Sua della presente, trasmetteremo la richiesta di sospensione al Distributore Locale, nel caso in cui la diffida abbia oggetto forniture in Media Tensione, decorsi 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento da parte Sua della presente, trasmetteremo la richiesta di sospensione al Distributore Locale.

Comunque, il termine in cui sarà richiesta la sospensione non potrà essere inferiore alla data entro cui dovrà regolarizzare la sua posizione più 3 (tre) giorni lavorativi, ai sensi del TIMOE.
Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sospensione della fornitura e senza che Lei abbia provveduto al relativo pagamento, il Contratto in essere potrà definitivamente essere risolto per morosità, senza ulteriori avvisi (art.1454 Codice civile).
Qualora non sia possibile sospendere la fornitura, perchè compresa nelle categorie previste dall'art 23 del TIMOE, il Contratto potrà essere definitivamente risolto, senza ulteriori avvisi.
Come previsto nel Contratto, non si avrà luogo alla riduzione della potenza disponibile e/o alla sospensione della fornitura, qualora il mancato pagamento degli importi dovuti non riguardino la fornitura di energia elettrica. Ai sensi della Legge di stabilità 2016, infatti, il mancato pagamento delle sole quote relative al canone TV non comporta quindi il distacco della fornitura.

MANCATO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA GAS

Relativamente alla fornitura di gas metano, ai sensi del TIMG in caso di mancato pagamento, decorsi 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento da parte Sua della presente, trasmetteremo la richiesta di sospensione al Distributore Locale; comunque, il termine in cui sarà richiesta la sospensione non potrà essere inferiore alla data entro cui dovrà regolarizzare la sua posizione più 3 (tre) giorni lavorativi, ai sensi del TIMG. Qualora non sia possibile sospendere la fornitura, perchè compresa nelle categorie previste dall'art 2.3 lettera c del TIVG, il Contratto potrà essere definitivamente risolto, senza ulteriori avvisi.

SI FA PRESENTE CHE:

  • Servizio Energetico Italiano non sarà responsabile di eventuali danni/oneri che derivino dalla riduzione della potenza/sospensione fornitura;
  • In ogni caso, si procederà al recupero di eventuali crediti scaduti, spese sostenute ed oneri riamasti a nostro carico, anche tramite soggetti esterni e/o nelle opportune sedi legali.
  • È fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a nostro favore, se previsto dal Contratto.
  • Nell'eventualità di un cambio di fornitore senza aver preventivamente saldato il suo debito nei nostri confronti, saremo legittimati a richiedere al nuovo fornitore di addebitarle un importo per la morosità esistente, c.d. "Corrispettivo morosità" - Cmor, come previsto dal TSIND (Testo Integrato per il Sistema Indennitario).

INDENNIZZI AUTOMATICI:

La normativa di riferimento sopracitata prevede l'erogazione di un indennizzo automatico già direttamente o in occasione della prima fattura utile a suo favore di:
  • € 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza il preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • € 20,00 qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto del termine ultimo entro cui Lei era tenuto a provvedere al pagamento;
  • € 20.00 qualora la fornitura di gas naturale sia stata sospesa o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza rispettare il termine (minimo 3 giorni lavorativi) che deve intercorrere tra la data di pagamento indicata e la data in cui è stata richiesta la sospensione della fornitura.
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